La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 32484 del 22 novembre 2023, ha aperto nuove prospettive in merito alla gestione del fondo patrimoniale, un argomento di grande rilievo per le famiglie italiane. La decisione riguarda la legittimità delle modifiche apportate all’atto costitutivo del fondo patrimoniale che permettono l’alienazione o la sottoposizione a pegno o ipoteca dei beni del fondo, senza necessità di un decreto autorizzativo del tribunale.
Questo orientamento giurisprudenziale si discosta dalle pratiche precedenti, che richiedevano l’autorizzazione giudiziaria, come delineato nell’art. 169 del codice civile. Secondo tale articolo, senza l’esplicito consenso nell’atto di costituzione, non è possibile alienare, ipotecare, dare in pegno o vincolare i beni del fondo patrimoniale senza il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, senza l’autorizzazione del giudice.
La Corte, partendo dall’analisi dell’art. 167 c.c., che regola l’istituzione del fondo patrimoniale, ha rilevato che la costituzione di tale fondo è considerata tra le convenzioni matrimoniali e, quindi, soggetta alle disposizioni degli artt. 1

Fondo patrimoniale
62 e 163 c.c. Ciò implica una certa libertà negoziale, permettendo di “stipulare un patto contrario” a quello stabilito inizialmente, a patto che le decisioni siano coerenti con gli interessi della famiglia.
In questo specifico caso, la modifica dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, che prevedeva la possibilità di ipotecare un bene del fondo, è stata ritenuta lecita, in quanto tale operazione era volta a soddisfare le esigenze familiari, in particolare per sostenere l’attività societaria, considerata la principale forma di sostentamento della famiglia.
La Cassazione ha ribadito che l’operazione era stata compiuta nell’interesse della famiglia, conformemente alla ratio dell’art. 169 c.c., confermando così la legittimità della modifica senza vizi di interpretazione.
Questa sentenza costituisce un importante precedente, poiché amplia le possibilità di gestione del fondo patrimoniale, offrendo maggior flessibilità alle famiglie nel loro assetto patrimoniale.
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