La dichiarazione di successione

Il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi dal soggetto defunto agli eredi si compie con la successione. Esistono due tipi di successione: legittima e testamentaria. Tutti i parenti del defunto fino al sesto grado di parentela rientrano nel diritto a succedere e vengono definiti chiamati all’eredità.

Aperta nel momento della morte, la successione richiede l’espletamento di varie formalità e la necessità di predisporre documenti di varia natura.

Rilevante da punto di vista fiscale è la dichiarazione di successione , da presentarsi all’Agenzia delle Entrate e di norma richiesta dagli istituti di credito al fine di procedere allo sblocco dei conti correnti intestati al defunto .

Con essa viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, permettendo così di determinate le imposte dovute. Obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono i chiamati all’eredità, salvo non abbiano dichiarato di volervi rinunciare, i legatari ed i loro rappresentanti, nonché gli immessi nel possesso dei beni ereditari, gli amministratori dell’eredità, i curatori dell’eredità giacente, gli esecutori testamentari e i trust.

Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione i parenti in linea retta o il coniuge, sempre che nell’asse ereditario non siano compresi immobili o diritti reali immobiliari, quando il patrimonio del defunto non sia di importo superiore a 100.000 euro.

Non devono altresì presentare la dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato prima che sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione o che abbiano chiesto di nominare un curatore per amministrare l’eredità non trovandosi nel possesso dei beni ereditari.

In entrambi i casi devono aver spedito con raccomandata la copia della dichiarazione di rinuncia o dell’istanza di nomina del curatore all’Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui vi siano più obbligati a presentare la dichiarazione, è sufficiente che provveda uno solo di essi.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, di norma, coincide con il momento del decesso del de cuius. Se presentata successivamente, espone a sanzioni che aumentano all’aumentare del ritardo.

In ogni caso deve essere presentata prima di compiere qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario.

La dichiarazione deve essere presentata presso l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza (domicilio fiscale). A partire dal 2014 per le successioni aperte al 3 ottobre 2006 la dichiarazione deve essere inoltrata telematicamente da un intermediario accreditato o recandosi ad un Centro di Assistenza Fiscale.

Il valore dell’asse ereditario su cui verranno calcolate le imposte è determinato dalla differenza tra l’importo dei beni e dei diritti che rappresentano l’attivo e l’importo complessivo delle passività, come i debiti personali del defunto, e degli oneri deducibili.

L’attivo ereditario è composto da:

-beni mobili, denaro e gioielli;

-i titoli;

-i beni immobili e i titoli al portatore di proprietà del defunto o registrati a suo nome sebbene conservati da altri;

-le quote o le azioni di società di capitali.

Le passività invece sono:

-i debiti ereditari esistenti al momento della morte e risultanti da un atto in forma scritta con data certa anteriore;

-le spese mediche e chirurgiche che gli eredi hanno sostenuto per il de cuius nell’ultimo semestre di vita dello stesso;

-le spese funebri per un importo massimo di 1.550 euro.

Al fine di determinare la base imponibile, la dichiarazione dovrà contenere i seguenti dati:

-quelli che consentono al fisco di identificare il defunto, i chiamati o gli eredi e i legatari;

-la composizione dell’attivo ereditario con una descrizione analitica dei beni e dei diritti che lo compongono;

-le passività e gli oneri deducibili con i relativi documenti probatori;

-il valore complessivo netto dell’asse ereditario;

-le riduzioni e le detrazioni anch’esse con i relativi documenti di prova.

Calcolata la base imponibile, si procederà ad applicare sulla stessa le imposte di successione, con le aliquote che sono pari al:

4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (con una franchigia di 1 mln euro per ciascun beneficiario);

6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (con una franchigia di 100 mila euro per ciascun fratello o sorella);

8% nei confronti degli altri soggetti.

Per poter predisporre e inoltrare la dichiarazione sono necessari una serie di documenti:

-certificato di morte in carta libera per uso dichiarazione di successione;

-un’autocertificazione sullo stato di famiglia storico;

-fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti gli eredi;

-fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria regionale del de cuius e di tutti gli eredi;

-atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto e/o cointestate con altri soggetti;

-atti di donazione che il defunto ha stipulato in vita in favore di uno o più eredi;

-documenti tecnici sugli immobili intestati al deceduto (planimetrie catastali, elaborati planimetrici, mappale, copie accatastamenti DOCFA, eventuali variazioni successive);

-2 copie autentiche della pubblicazione dell’eventuale testamento;

-copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredità;

-fattura dell’avvenuto pagamento delle spese funebri e delle spese mediche;

-dichiarazione bancaria e/o postale di sussistenza e consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine;

-attestato con eventuali ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto;

-dichiarazione del datore di lavoro con indicate le indennità maturate dal lavoratore dipendente (es. mensilità, 13ma, 14ma, TFR, ferie, ecc.);

-dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse (sottoscritta dal commercialista);

-verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un pubblico ufficiale.

In merito ala dichiarazione di sussistenza e consistenza rilasciata da banche e/o dalla Posta, è necessario ricordare che questi istituti bloccano ogni conto intestato al defunto una volta a conoscenza del decesso.

Di norma, una volta bloccati i conti, gli istituti in questione generalmente permettono comunque agli eredi di pagare, con i fondi presenti sugli stessi, le spese per i funerali.

Al fine di rilasciare la dichiarazione di sussistenza e consistenza, gli istituti richiedono il certificato di morte e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che si compila in comune avanti al funzionario preposto, con la quale si attesta, consci delle sanzioni penali per le false dichiarazioni, la morte del de cuius, se abbia o meno lasciato testamento e le generalità degli eredi. Tale atto ha solo i costi di marca da bollo.

Per i depositi più consistenti, di norma superiori a € 100.000,00, l’istituto può richiedere invece l’atto notorio, ovvero un atto in cui due testimoni, prestato giuramento, si dicono a conoscenza della morte del de cuius e del fatto che i suoi eredi sono quelli che i due testimoni indicheranno. Tale atto ha i costi di un atto notarile.

Una volta consegnati all’istituto i suddetti documenti, lo stesso rilascerà la dichiarazione di sussistenza e consistenza necessaria ai fini della dichiarazione di successione, continuando però a tenere i conti bloccati fino a che non si presenterà all’istituto stesso una copia di quest’ultima con l’attestazione di avvenuto deposito.

Presentata la dichiarazione, anche se dopo la scadenza del termine di presentazione ma prima che l’Agenzia delle Entrate abbia provveduto a notificare l’accertamento d’ufficio, l’ufficio liquida l’imposta che deve essere pagata in solido dagli eredi, dai legatari, relativamente ai propri legati nonché dai chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari e nel limite del valore di questi.

Il pagamento va effettuato entro sessanta giorni dall’avviso di liquidazione.
Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo relative agli immobili invece devono essere autoliquidate dagli eredi e dai legatari e versate tramite modello F23 che dev’essere allegato alla dichiarazione.