Il danno da premorienza nelle macrolesioni: criticità dei criteri di liquidazione e necessità di una riforma

Il dibattito sulla liquidazione del danno da premorienza nelle macrolesioni ha assunto particolare rilevanza a seguito dell’introduzione delle Tabelle dell’Osservatorio di Milano del 2018, che hanno tentato di standardizzare i criteri risarcitori in questa delicata materia. Tuttavia, l’applicazione pratica di questi parametri ha evidenziato significative criticità, soprattutto nei casi di lesioni gravi, sollevando interrogativi sulla loro effettiva equità e adeguatezza.

La teoria del danno decrescente: un assunto discutibile

Le Tabelle milanesi del 2018 si fondano sul presupposto che il danno non rappresenti una funzione costante nel tempo, ma tenda a diminuire progressivamente dopo una fase iniziale di maggiore intensità. Secondo questa impostazione, il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno avrebbe un’intensità maggiore rispetto a quello patito dal terzo anno in avanti, sulla base dell’idea che il danneggiato sviluppi nel tempo una capacità di adattamento alla propria condizione.

Questa teoria, applicata indistintamente a tutte le tipologie di lesioni, presenta evidenti limiti concettuali e pratici, specialmente quando si confronta con la realtà delle macrolesioni. L’esperienza clinica dimostra come il consolidamento delle lesioni gravi richieda spesso anni di terapie e interventi chirurgici, rendendo difficile individuare il momento dell’effettiva stabilizzazione e contraddicendo l’idea di una sofferenza linearmente decrescente.

La posizione della Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 41933 del 29 dicembre 2021, ha espresso una netta critica a questa impostazione, definendola “in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale”. Le argomentazioni della Corte si sviluppano su tre piani:

  1. Sul piano logico: risulta contraddittorio ipotizzare che un danno possa “decrescere” mentre lo si definisce “permanente”
  2. Sul piano giuridico: il danno biologico permanente consiste in una rinuncia forzata ad attività quotidiane che, per sua natura, non può diminuire nel tempo
  3. Sul piano medico-legale: i postumi permanenti sono per definizione caratterizzati da stabilità nel tempo, senza che esista un effettivo riscontro empirico della teoria della “nocicezione decrescente”

L’impatto economico: un confronto illuminante

Per comprendere le conseguenze pratiche di questi diversi approcci, è utile considerare un caso concreto: un ventenne con lesioni valutate all’80% sopravvissuto 5 anni. Secondo i criteri tradizionali, il risarcimento si sarebbe attestato intorno agli 850.000 euro, mentre applicando i nuovi criteri milanesi del danno da premorienza si riduce a 130.000 euro (oltre ad eventuale aumento personalizzato fino al 50%).

Questa drastica riduzione solleva serie preoccupazioni sulla tutela effettiva dei diritti dei danneggiati e sulle possibili distorsioni del sistema risarcitorio.

Gli effetti distorsivi nella gestione stragiudiziale

L’applicazione dei criteri milanesi ha prodotto effetti particolarmente negativi nella gestione stragiudiziale delle macrolesioni. La significativa differenza tra il risarcimento liquidabile al danneggiato in vita e quello riconosciuto post mortem secondo i criteri dell’Osservatorio ha creato un perverso incentivo per i responsabili ad attendere il decesso del danneggiato, specialmente nei casi di soggetti anziani o con prevedibile aspettativa di vita ridotta.

Questa dinamica produce conseguenze drammatiche:

  1. Priva i danneggiati delle risorse necessarie per le cure durante la loro vita
  2. Genera ulteriori sofferenze psicologiche legate all’incertezza e all’attesa
  3. Può contribuire indirettamente ad accelerare il decesso per mancanza di adeguate cure

La distinzione tra morte correlata e non correlata

Un aspetto particolarmente problematico riguarda la distinzione tra casi di morte correlata e non correlata all’evento lesivo originario. Le Tabelle milanesi si applicano solo al secondo caso, ma questa differenziazione appare artificiosa considerando che in entrambe le situazioni si tratta di lesione del diritto alla salute/vita.

La recente sentenza n. 32916/2022 della Cassazione ha introdotto un elemento di ulteriore complessità, affermando che nei casi di morte correlata all’evento lesivo il danno va liquidato secondo i criteri tabellari ordinari, senza riduzione per la minor sopravvivenza.

Proposte per una soluzione equa

Tra le diverse soluzioni proposte per superare le criticità evidenziate, merita particolare attenzione il criterio elaborato dal Consigliere Rossetti, che suggerisce di equiparare la liquidazione spettante a un soggetto con una determinata aspettativa di vita residua a quella che spetterebbe a un soggetto più anziano con la medesima aspettativa di vita secondo i dati ISTAT.

Questo metodo presenta diversi vantaggi:

  1. Garantisce una maggiore equità nella liquidazione
  2. Offre criteri oggettivi e facilmente applicabili
  3. Può essere utilizzato sia per casi di morte correlata che non correlata all’evento lesivo

Conclusioni e prospettive

L’esperienza applicativa dei criteri milanesi sul danno da premorienza ha evidenziato la necessità di una profonda revisione del sistema di liquidazione, specialmente nei casi di macrolesioni. È necessario sviluppare criteri che:

  1. Garantiscano un’effettiva tutela dei diritti dei danneggiati
  2. Prevengano comportamenti speculativi da parte dei responsabili
  3. Assicurino una liquidazione equa e tempestiva del danno

In assenza di una riforma organica della materia, l’adozione di criteri alternativi come quello proposto dal Consigliere Rossetti potrebbe rappresentare una soluzione intermedia per garantire una maggiore equità nella liquidazione del danno da premorienza, evitando che il sistema risarcitorio si trasformi paradossalmente in uno strumento di ulteriore pregiudizio per le vittime di gravi lesioni.

La questione rimane aperta e richiede un’attenta riflessione da parte di tutti gli operatori del diritto, nell’ottica di garantire un giusto equilibrio tra le esigenze di standardizzazione dei criteri risarcitori e la necessità di assicurare un’effettiva tutela dei diritti dei danneggiati.

 

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