Il danno patrimoniale futuro dei congiunti: criteri di liquidazione e orientamenti giurisprudenziali

Il danno patrimoniale futuro dei congiunti, anche denominato “danno riflesso da lucro cessante”, rappresenta una delle componenti più complesse del sistema risarcitorio italiano. Tale pregiudizio corrisponde alla perdita o riduzione delle attribuzioni patrimoniali che la vittima primaria garantiva o avrebbe verosimilmente garantito al congiunto (vittima secondaria) in virtù dei rapporti familiari esistenti.

Nozione e fondamento giuridico

Il danno patrimoniale futuro dei congiunti si configura quando la morte o l’invalidità della vittima primaria impedisce, totalmente o parzialmente, la continuazione dell’erogazione economica in corso al momento dell’evento dannoso, ovvero la presumibile erogazione futura. Come chiarito dalla Cassazione n. 4253/2012, l’utilità economica compromessa può trovare fondamento in diverse fonti giustificative: legale, contrattuale, giudiziale o anche meramente consuetudinaria, in ragione dei concreti rapporti familiari incisi.

Nel caso del coniuge, la Cassazione n. 18490/2006 ha precisato che può essere dedotto in giudizio non solo il diritto al risarcimento del danno da compromissione dell’obbligo di contribuzione (art. 143 c.c.) o alimentare (art. 433 n. 1 c.c.), ma anche l’aspettativa di conseguire utilità economiche al di fuori del quadro di stretta doverosità giuridica, purché fondate su consolidate prassi familiari.

Morte del figlio minore e aspettativa di contribuzione

Particolare rilevanza assume il caso della morte del figlio minore. La Cassazione n. 8546/2008 ha stabilito che i genitori possono richiedere il risarcimento dimostrando in via presuntiva che il figlio avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia una volta raggiunta l’autosufficienza economica. La valutazione deve considerare molteplici parametri: la condizione economica dei genitori, l’età loro e del figlio deceduto, la prevedibile entità del reddito futuro.

La Cassazione n. 7272/2012 ha ulteriormente precisato che la tutela risarcitoria richiede la dimostrazione della convivenza, dell’effettivo conseguimento di un reddito da parte della vittima, e alternativamente che il figlio già contribuisse stabilmente ai bisogni dei genitori o che questi ultimi avrebbero verosimilmente necessitato in futuro del suo aiuto economico.

Nesso causale e corresponsabilità

Un aspetto cruciale riguarda l’incidenza della corresponsabilità della vittima primaria sul quantum del risarcimento dovuto ai congiunti superstiti. La Cassazione n. 2704/2005 ha stabilito che il concorso di colpa della vittima comporta una proporzionale riduzione del risarcimento anche quando i congiunti agiscono iure proprio.

Compensatio lucri cum damno

Particolare attenzione merita il tema della compensatio lucri cum damno. La Cassazione n. 5504/2014 ha chiarito che non devono essere detratte dal risarcimento le erogazioni patrimoniali correlate all’evento (come pensioni di reversibilità o indennità), mancando le condizioni giuridiche per l’operatività della compensatio, data la diversità tra il titolo che fonda la responsabilità e quello che giustifica la provvidenza economica.

Onere della prova

Il danno patrimoniale futuro non può mai considerarsi in re ipsa. L’attore deve dimostrare che il familiare deceduto gli corrispondeva, o gli avrebbe corrisposto secondo criteri di ragionevole verosimiglianza, determinate utilità economiche. La Cassazione n. 8407/2014 ha evidenziato come la prova regina sia quella presuntiva, basata sull’incrocio tra nozioni di comune esperienza e valutazioni probabilistiche.

Criteri di liquidazione

La liquidazione del danno richiede un’articolata operazione che considera molteplici fattori. Il reddito della vittima va calcolato al netto del prelievo fiscale, come stabilito dalla Cassazione n. 10853/2012. La Cassazione n. 7932/2012 ha precisato che occorre considerare anche i probabili incrementi reddituali futuri, valutabili secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.

Particolare rilevanza assume il c.d. “correttivo del reddito utile”, che comporta la detrazione della quota che la vittima avrebbe destinato a sé stessa (quota sibi). La giurisprudenza ha elaborato standard che prevedono una quota variabile da 1/3 a 1/5 del reddito quando la vittima lascia coniuge e figli, da 1/3 a 1/2 se c’è solo il coniuge, e pari a 1/4 se oltre ai figli c’è un coniuge percettore di reddito.

Profili fiscali

Sotto il profilo tributario, l’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) esclude da tassazione i risarcimenti del danno dipendenti da invalidità permanente o morte, riconoscendo la particolare natura di tali erogazioni rispetto ai normali proventi sostitutivi di reddito.

Conclusioni

La disciplina del danno patrimoniale futuro dei congiunti rappresenta un settore particolarmente complesso del diritto risarcitorio, che richiede una valutazione attenta e multifattoriale. La giurisprudenza ha elaborato nel tempo criteri sempre più raffinati per garantire un’adeguata tutela dei congiunti, bilanciando l’esigenza di ristoro effettivo con quella di una quantificazione razionale e prevedibile del danno. L’evoluzione giurisprudenziale continua a perfezionare questi criteri, adattandoli alle mutevoli realtà sociali e familiari contemporanee.

 

Sinistri stradali – Risarcimento danni alla persona – Valenzano & Margheritis

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