La questione in esame riguarda due ex coniugi, proprietari al 50% della casa familiare, con la donna che vi ha sempre vissuto. A seguito del divorzio, le sono stati revocati sia l’assegno divorzile che l’assegnazione della casa. Si pone il quesito se il trasferimento del 50% di proprietà dell’uomo alla donna possa essere effettuato senza configurarsi come una donazione.
La risposta a tale domanda dipende dalla presenza di obbligazioni ancora in sospeso tra i due ex coniugi. Anche dopo lo scioglimento del matrimonio, persiste un certo grado di solidarietà post-coniugale, specialmente se le condizioni economiche

Divorzio
di un coniuge sono inferiori rispetto all’altro, portando alla possibilità di assegnazione di un assegno divorzile e della casa familiare, come regolato dagli articoli 5 e 6 della legge sul divorzio.
L’assegno divorzile può essere modificato o annullato per motivi validi, come la cessazione dello stato di bisogno del beneficiario o l’inizio di nuove relazioni stabili. Analogamente, l’assegnazione della casa familiare può essere revocata. In situazioni dove tutte le obbligazioni dell’ex marito verso l’ex moglie sono cessate, il trasferimento della quota di comproprietà non può essere considerato come un adempimento di obblighi.
Se non esiste un reale intento di liberalità, ma piuttosto il desiderio di regolare i rapporti tra i due ex coniugi, la causa del trasferimento potrebbe essere interpretata come transattiva, con l’obiettivo di evitare future controversie legali. Questo accordo transattivo, come definito dall’articolo 1965 del codice civile, potrebbe includere la rinuncia dell’ex moglie a contestare la revoca dell’assegno divorzile e dell’assegnazione della casa, configurandosi come un valido accordo transattivo, specialmente considerando la sentenza della Suprema Corte n. 32198/2021.
Dal punto di vista fiscale, tale accordo transattivo comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro sul trasferimento, che varia a seconda che si tratti o meno della prima casa di abitazione, come specificato dal d.P.R. n. 131 del 1986. Inoltre, è plausibile che tale accordo rientri nella categoria dei “contratti della crisi coniugale”, beneficiando quindi di agevolazioni fiscali, come delineato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4144/2021.
In casi dove permangano obblighi in sospeso, come ratei dell’assegno divorzile non pagati, il trasferimento della quota di comproprietà può essere visto come una dazione in luogo dell’adempimento, ossia la datio in solutum, ai sensi dell’art. 1197 c.c.. Anche in questo caso, l’imposta proporzionale di registro è applicabile, seguendo le stesse regole della prima casa di abitazione, secondo il d.P.R. n. 131 del 1986.
Infine, è importante notare che la datio in solutum non dovrebbe essere soggetta a revoca, secondo l’art. 2901 c.c., ma tale trasferimento non beneficia dell’agevolazione fiscale dell’art. 19 della legge n. 74/1987, poiché non è direttamente correlato al procedimento di scioglimento del matrimonio.
Diritto di famiglia – Studio Legale Valenzano & Margheritis (valenzanomargheritis.it)
Corte Suprema di Cassazione | Massimario (cortedicassazione.it)

