Responsabilità Medica

Responsabilità Medica

Introduzione

Nel contesto delle assicurazioni private, il dibattito sulla classificazione delle infezioni da Covid-19 ha assunto una rilevanza notevole. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 653 del 29 giugno 2023, ha ribadito un principio cardine: l’infezione da Covid-19 non può essere considerata un infortunio, ma va qualificata come malattia. Questa decisione, che nasce dalla controversia tra la Società Cattolica di Assicurazioni e i ricorrenti, riguarda l’indennizzo per la morte di un lavoratore causata dal virus SARS-CoV-2, contratta sul luogo di lavoro. Esaminiamo in dettaglio le argomentazioni giuridiche e medico-legali che hanno portato a questa sentenza e le possibili implicazioni per il mondo assicurativo.

Infezione da Covid-19: malattia o infortunio?

La controversia centrale ruotava attorno alla natura del virus Covid-19 e al suo inquadramento giuridico. I ricorrenti sostenevano che il decesso, avvenuto per contrazione del virus sul luogo di lavoro, dovesse essere considerato un “infortunio” ai sensi della polizza assicurativa. Tuttavia, la Corte d’Appello di Torino ha chiarito che, ai fini dell’applicazione delle norme sulle assicurazioni private, l’infezione da Covid-19 è una malattia e non un infortunio.

La Corte ha richiamato l’art. 42 del D.L. 18/2020, che riconosce la possibilità di considerare il contagio da Covid-19 un infortunio solo ai fini delle prestazioni INAIL. Questa disposizione, tuttavia, si applica esclusivamente nel contesto delle assicurazioni sociali pubbliche e non può essere estesa in maniera automatica alle polizze private. Il contratto assicurativo in questione, infatti, distingue chiaramente tra malattia e infortunio, e prevede la copertura per eventi legati solo a quest’ultimo.

Il concetto di “causa violenta” e il dibattito medico-legale

Uno degli argomenti centrali della difesa dei ricorrenti era basato sull’interpretazione medico-legale del concetto di “causa violenta”, elemento essenziale per la qualificazione di un evento come infortunio. La dottrina medico-legale riconosce tre requisiti fondamentali per considerare un evento indennizzabile come infortunio: la causa deve essere fortuita, violenta ed esterna. Se per i requisiti della fortuità e dell’esteriorità non vi erano controversie, la questione della “causa violenta” ha sollevato dubbi e ha alimentato il dibattito.

La parte ricorrente sosteneva che il virus Covid-19, penetrando accidentalmente nel corpo umano dall’esterno, soddisfacesse il requisito della “causa violenta”. Tuttavia, la Corte ha rifiutato questa interpretazione, affermando che la violenza deve essere intesa come un’azione di carattere meccanico-traumatico, che eserciti una pressione o una forza fisica diretta. Nel caso del virus, invece, si tratta di un agente infettivo che penetra nell’organismo senza causare un danno fisico immediato e visibile, come avviene nel caso di traumi meccanici.

La distinzione tra malattia e infortunio: il criterio della concentrazione cronologica

Un ulteriore aspetto trattato dalla Corte riguarda la definizione temporale dell’evento che causa l’infortunio. La giurisprudenza e la dottrina medico-legale prevalente riconoscono che, per qualificarsi come infortunio, l’evento deve essere caratterizzato da una “concentrazione cronologica”. Questo significa che l’energia esterna che causa il danno deve agire in un arco di tempo molto ristretto. Ad esempio, un incidente stradale o una caduta comportano un impatto immediato che può essere precisamente localizzato nel tempo e nello spazio.

Nel caso del Covid-19, invece, il momento esatto del contagio è spesso ignoto, e i sintomi non si manifestano immediatamente, ma solo dopo un periodo di incubazione variabile. Questo differisce da un infortunio, in cui il danno è immediato e facilmente identificabile. La Corte ha quindi concluso che, mancando il requisito della concentrazione cronologica, l’infezione da Covid-19 non può essere qualificata come infortunio, ma rientra nella definizione di malattia.

Gli atti comuni della vita e l’impossibilità di identificare l’evento specifico

Un’altra importante argomentazione a sostegno della decisione della Corte è legata alla natura dell’evento che ha portato al contagio. Perché un evento possa essere qualificato come infortunio, non deve trattarsi di un atto comune della vita quotidiana. Tuttavia, il contagio da Covid-19 avviene solitamente in circostanze ordinarie, come durante il contatto con altre persone, che non coinvolgono alcuna forza o energia esterna visibile.

Nel caso specifico, la polizza richiedeva che l’assicurato identificasse con precisione l’ora, il luogo e le circostanze del sinistro. Tuttavia, nel caso di infezioni virali, non è possibile individuare con certezza il momento esatto del contagio. Questa impossibilità di identificare un evento specifico si contrappone alla definizione di infortunio e rafforza la tesi secondo cui l’infezione da Covid-19 deve essere trattata come malattia.

Riflessioni sulle ricadute negative di una giurisprudenza favorevole all’indennizzabilità del Covid-19 come infortunio

La decisione della Corte di Torino ha importanti implicazioni per il settore assicurativo. Se l’infezione da Covid-19 fosse stata riconosciuta come infortunio, si sarebbe aperta la strada a una serie di richieste di indennizzo per molte altre patologie virali, batteriche o parassitarie che potrebbero essere contratte accidentalmente. Questo avrebbe comportato un notevole incremento dei costi per le compagnie assicurative e una maggiore incertezza nella gestione delle polizze.

Già oggi, le assicurazioni spesso rifiutano di cumulare il risarcimento con l’indennizzo in caso di sinistri che coinvolgono sia la polizza infortuni sia quella malattia, appellandosi al principio della compensatio lucri cum damno, riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione. Una giurisprudenza favorevole all’indennizzabilità delle infezioni come infortunio avrebbe creato ulteriori ambiguità e potenziali conflitti tra assicuratori e assicurati.

Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Torino rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza italiana in materia di assicurazioni private. La decisione ribadisce la distinzione tra malattia e infortunio, sottolineando che l’infezione da Covid-19, nonostante soddisfi alcuni requisiti come l’esteriorità e la fortuità, non può essere qualificata come infortunio a causa della mancanza del requisito della violenza e della concentrazione cronologica.

Questa distinzione è cruciale per garantire la coerenza e la prevedibilità nei rapporti tra assicuratori e assicurati, evitando che eventi comuni della vita possano essere impropriamente qualificati come infortuni indennizzabili. Allo stesso tempo, la decisione ha importanti implicazioni per il futuro del diritto assicurativo, specialmente in relazione alla gestione di altre emergenze sanitarie che potrebbero verificarsi.

Responsabilità medica – Studio Legale Valenzano & Margheritis (valenzanomargheritis.it)

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