Il danno morale nel sistema risarcitorio italiano: evoluzione giurisprudenziale e criteri di liquidazione
Il danno morale rappresenta una delle componenti più significative del danno non patrimoniale nel sistema risarcitorio italiano. La sua evoluzione giurisprudenziale, particolarmente dopo le Sezioni Unite di San Martino del 2008, ha portato a una ridefinizione del suo inquadramento e delle modalità di liquidazione, generando un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che continua ancora oggi.
Definizione e natura giuridica
Il danno morale è stato tradizionalmente identificato come sofferenza o patimento d’animo contingente e transeunte. Come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008, esso comprende ogni sofferenza che il danneggiato patisce in conseguenza dell’illecito altrui, distinguendosi dal dolore direttamente connesso alla menomazione fisica o alle limitazioni anatomo-funzionali permanenti.
Elemento oggettivo e collocazione sistematica
Il danno morale costituisce una componente del danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è riconosciuta in quanto rientrante nei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 2059 c.c. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno stabilito che il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, se non a rischio di duplicazioni risarcitorie.
La sofferenza morale deve poter essere considerata autonomamente, cioè non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Questo principio ha generato un dibattito giurisprudenziale ancora in corso, con orientamenti oscillanti tra:
- La negazione assoluta di una autonoma considerazione del danno morale (Cass. n. 21716/2013)
- L’affermazione della necessità di valutarlo separatamente dal danno biologico (Cass. n. 22585/2013)
Elemento soggettivo e nesso causale
Il danno morale può derivare da qualsiasi tipo di illecito, sia doloso che colposo, e può configurarsi tanto nell’ambito della responsabilità contrattuale quanto in quella extracontrattuale. La condotta illecita deve ledere un diritto inviolabile della persona, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
Onere della prova
Il danneggiato deve provare la lesione subita e i danni conseguenti. Il danno morale, come ogni danno non patrimoniale, costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi mai configurare come danno in re ipsa. Tuttavia, data la natura immateriale del pregiudizio, assume particolare rilevanza la prova presuntiva, che può costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Criteri di liquidazione
La giurisprudenza post San Martino ha sviluppato diversi approcci alla liquidazione del danno morale:
- Esclusione della liquidazione autonoma per evitare duplicazioni
- Rimodulazione delle tabelle di liquidazione attraverso l’aumento del valore base del “punto”
- Personalizzazione della liquidazione in base alle peculiarità del caso concreto
Le Tabelle dell’Osservatorio di Milano, riconosciute dalla Cassazione come parametro unificante a livello nazionale, rappresentano il tentativo di bilanciare l’esigenza di personalizzazione con quella di prevedibilità della liquidazione.
Aspetti processuali
L’avvocato deve:
- Richiedere il danno morale già nell’atto introduttivo
- Allegare i fatti e gli elementi da cui desumere sofferenza e pregiudizio
- Provare i fatti attraverso CTU, testimoni o interrogatorio libero
- Specificare le ragioni per eventuali richieste di personalizzazione delle tabelle
Casistica giurisprudenziale rilevante
- Danno morale da inadempimento contrattuale
La Cassazione n. 21999/2011 ha stabilito che il danno morale può derivare anche da inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona.
- Valutazione completa del pregiudizio
La Cassazione n. 19402/2013 ha evidenziato la necessità di valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando sia duplicazioni che “vuoti” risarcitori.
- Danno morale nelle persone giuridiche
La giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità del danno morale anche per le persone giuridiche, particolarmente in relazione alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.
- Danno morale nel paziente in stato di coma
La Cassazione n. 1716/2012 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale anche al lavoratore in stato di coma, considerando la lesione alla dignità personale.
Conclusioni
Il danno morale rimane una componente essenziale del sistema risarcitorio italiano, la cui liquidazione richiede un delicato equilibrio tra standardizzazione e personalizzazione. La giurisprudenza più recente tende a privilegiare una valutazione complessiva del pregiudizio non patrimoniale, pur mantenendo la necessità di considerare specificamente la componente morale del danno. L’evoluzione giurisprudenziale continua a perfezionare i criteri di valutazione e liquidazione, cercando di garantire un risarcimento equo e adeguato alle peculiarità di ogni caso concreto.
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