La legittimità delle clausole di esclusione dell’indennizzo in caso di assunzione di cannabinoidi
Sempre le compagnie di assicurazione introducono nelle loro polizze per la responsabilità civile auto clausole con le quali prevedono la rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro nel caso in cui lo stesso guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Questo è pacifico in caso di uso di cannabis acquistata sul mercato illegale.
Ma cosa accade in caso di uso per prescrizione medica o in caso di uso della cosiddetta “cannabis light”?
Particolare attenzione deve porsi all’art. 140 C.d.S. che impone agli utenti della strada “di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Le norme che seguono dettano una serie di obblighi che, nel rispetto del principio racchiuso nel citato art. 140 C.d.S., tutti gli utenti della strada sono tenuti a rispettare.
Nel caso che ci occupa assume rilievo l’art. 187 C.d.S. rubricato “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.
La norma punisce chiunque si metta alla guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il medesimo articolo prevede, al comma 2-bis, che il conducente del veicolo possa essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici, strumentali ovvero analitici ogni qualvolta gli organi di Polizia stradale dovessero avere “ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Quanto sopra pare in contrasto con l’uso di cannabinoidi a scopo terapeutico previsto e regolato dal D.M. 9/11/2015.
Entrando però nel dettaglio del citato Decreto, lo stesso preliminarmente subordina l’utilizzo di preparazioni a base di cannabis alla prescrizione da parte di un medico che valuterà discrezionalmente le dosi che il soggetto dovrà assumere tenendo conto delle esigenze terapeutiche del caso di specie (punto 4.3 dell’allegato) e, successivamente, sottolinea come “i soggetti in terapia, dovrebbero essere esentati dalla guida di veicoli o dallo svolgimento di lavori che richiedono allerta mentale e coordinazione fisica per almeno 24 ore dopo l’ultima somministrazione con cannabis per uso medico” (punto 4.6 dell’allegato).
La prescrizione contenuta del Decreto risulta quindi essere perfettamente in linea con il principio di non arrecare danni racchiuso nel già citato art. 140 C.d.S. e del divieto di mettersi alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assunzione di cannabis a scopo terapeutico e, quindi, sotto prescrizione medica, non esula il conducente dal rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale, ivi compresa quella racchiusa nell’art. 187 C.d.S.
La disciplina relativa invece alla cannabis c.d. “light” è racchiusa all’interno della L. 2 dicembre 2016, n. 242; rilevante è anche la Circolare n. 5050 del 23 maggio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che va a chiarire la portata della predetta normativa.
L’art. 2 della citata legge elenca dettagliatamente quali sono gli utilizzi consentiti della canapa coltivata. Tra questi rientrano: la produzione di alimenti, cosmetici e semilavorati quali fibre o oli carburanti, l’utilizzo quale materiale per la bioedilizia ed il florivivaismo.
La vendita della cannabis c.d. “light”, non rientra tra gli usi previsti dalla sopracitata Legge e la sua vendita avviene, sfruttando un vuoto normativo, per soli fini tecnici o collezionistici, non per l’utilizzo umano. Sul punto è utile infatti richiamare la giurisprudenza che, in più occasioni, ha ribadito come l’ambito di applicazione della L. 242/2016 riguarda esclusivamente i coltivatori censurando, di contro, la commercializzazione di tutti quei derivati, quali foglie, infiorescenze, oli e resene, che non sono destinati ai fini previsti dall’art. 2, comma 2, L. 242/2016, salvo che detti prodotti siano, in concreto, privo di ogni efficacia drogante o psicotropa (cfr. Cass. Penale, Sez. VI, 17/11/2020, n. 1245; TAR Bologna, Sez. I, 19/08/2019, n. 661).
Alla luce di quanto sopra e prendendo ora in considerazione gli esempi di clausole di esclusione di responsabilità o rivalsa che le società assicurative introducono nei loro contratti di RCA, queste risultano essere perfettamente aderenti e coerenti con le norme che regolano il comportamento degli utenti della strada, con specifico riferimento all’uso di alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
Invero, come già ribadito, le norme del codice impongono ad ogni utente di mantenere un comportamento tale da non arrecare danni e vieta categoricamente di mettersi alla guida di qualsiasi veicolo se il proprio stato psico-fisico risulta essere alterato a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti o alcool.
La giurisprudenza ha precisato che dette clausole risultano essere legittime in quanto delineano e meglio identificano l’oggetto del contratto. Inoltre, analizzando le medesime clausole dal punto di vista della loro possibile natura vessatoria, la giurisprudenza ha stabilito che, ove il loro contenuto richiama, seppur implicitamente, quello degli artt. 186 (guida in stato di ebrezza) e 187 (guida sotto effetto di stupefacenti) C.d.S., queste si sottraggono al giudizio di vessatorietà in quanto “sostanzialmente riproduttive di disposizioni di legge”. (Cass. Civile, Sez. III, 14/10/2019, n. 25785).
Analizzando ora, a titolo esemplificativo, il rapporto intercorrente tra la guida in stato di ebrezza ed il diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice, la Cassazione (Cass. Civile, Sez. III, 13/05/2021, n. 12900) ha affermato che “per “stato di ebrezza” deve intendersi quello previsto dal Codice della strada” con la conseguenza che il tasso alcolemico rilevante ai fini dell’esclusione della garanzia può essere solo quello previsto dalla legge e, quindi, limitato allo 0,5 g/litro.
Analogamente, il medesimo principio potrebbe risultare applicabile con riferimento all’uso di sostanze stupefacenti. Le analisi che, se ritenute opportune vengono effettuate su richiesta della Polizia stradale, sono strutturate in modo tale da prevedere una soglia c.d. di cut-off, al di sotto della quale la presenza della sostanza stupefacente nel campione biologico non viene considerata rilevante.

