La polizza assicurativa per gli amministratori di società partecipate
Un problema che interessa spesso gli assicuratori e gli amministratori di società partecipate è quello di capire quali polizze queste ultime possano direttamente sottoscrivere per la tutela patrimoniale dei propri amministratori a fronte di eventuali danni che gli stessi possano provocare duranteil proprio mandato, soprattutto dopo l’introduzione del D. Lvo 175/2016.
L’art. 12 del citato D.Lvo stabilisce infatti che: “I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.
Per quanto quindi generalmente le azioni di responsabilità verso gli amministratori delle società partecipate oggi siano di competenza del Tribunale Civile Ordinario e siano soggette alle norme del diritto civile, permane una piena responsabilità contabile deli amministratori delle società “in house” per i danni erariali che gli stessi possano causare al patrimonio pubblico.
La descrizione legislativa di società “in house” è data dall’art. 16 del citato D. Lvo ma una sintesi può essere estratta sdalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sez. I, n. 753 del 31/07/2020, ovvero devono ritenersi “in house” le società che abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, i requisiti, risultanti da precise disposizioni statutarie, di: a) capitale interamente pubblico, b) obbligo di svolgere la prevalete attività in favore dei soci, c) soggezione al controllo dei soci analogo a quelli esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.
Da ciò discende la prima considerazione per cui le società partecipate che non possono definirsi “in house” non hanno nessun tipo di limitazione nella sottoscrizione di eventuali polizze assicurative in favore degli amministratori per la loro responsabilità gestionale, anche estendendo la garanzia alla “colpa grave”, in quanto non sono soggette alla disciplina della responsabilità contabile per danno erariale.
Considerazioni diverse devono invece farsi per le società “in house”.
Per le società che sono soggette a responsabilità contabile per danno erariale, la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti ritiene illegittime le polizze contratte dalla società in favore dei propri amministratori che estendano la garanzia anche alla “colpa grave” nell’ambito di tale responsabilità.
Partendo da presupposto che in materia di responsabilità contabile l’amministratore pubblico, al quale è equiparato l’amministratore delle società “in house”, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave, un’assicurazione sottoscritta dalla società in favore degli amministratori che estenda la copertura alla suddetta colpa grave in materia contabile comporterebbe una traslazione totale del rischio derivante dallo svolgimento dell’attività amministrativa dal complesso soggettivo amministratore-società (al cui interno il criterio della colpa grave già opera la relativa distribuzione del rischio, dovendosi mandare esenti da responsabilità personali i soggetti che abbiano posto in essere condotte dannose al di sotto di tale soglia d’imputazione soggettiva) verso la sola società danneggiata, con gravi conseguenze sul sistema della responsabilità amministrativa, quali devono considerarsi l’esenzione da responsabilità del dipendente, la vanificazione dell’azione e del giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.
La giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito l’illegittimità della copertura assicurativa della responsabilità amministrativa, con oneri a carico dell’ente.
Al riguardo le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 707-A del 5.4.1991, avevano esplicitato il limite di assicurabilità individuandolo nel divieto di assumere a proprio carico rischi non propri, così come invece avverrebbe nel caso di assicurazione del danno erariale ove la polizza sia assunta a carico dell’ente, il quale diventa in tal modo creditore di se stesso. Analogamente le medesime Sezioni Riunite hanno ribadito l’illiceità giuridica di coperture assicurative estese a rischi dipendenti da colpa grave in materia di responsabilità contabile imputabile agli amministratori assicurati, quale fatto causativo del danno.
La giurisprudenza delle Sezioni Regionali si è più volte assestata su tale orientamento, così confermando che la copertura assicurativa anche dei danni erariali che amministratori o dipendenti dell’ente potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dell’ente stesso o di altri enti pubblici, con oneri a carico dell’ente medesimo, non è legittima, con conseguenze di danno erariale per l’importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell’ente (cfr. Sezione Friuli Venezia Giulia n. 489/EL/00 del 19.10.2000, n. 200/EL/01 del 23.5.2001, n. 60/EL/03 del 5.2.2003 e n. 423/EL/03 del 25.9.2003, confermata in appello dalla Sez. III sent. n. 509/2004 del 7.7.2004; Sezione Umbria n. 553/02 del 10.12.2002; Sezione Lombardia n°942/2002 del 9 maggio 2002;Sezione Emilia-Romagna n°895/2006; Sezione Sicilia n°734 del 4 marzo 2008 e, da ultimo, Sez. Emilia Romagna n. 319 del 7.7.2011; II Centr. App. n. 127 del 3.3.2011).
Ne consegue che nessun limite è oggi previsto per le società partecipate che non siano da considerarsi “in house”, le quali pertanto potranno sottoscrivere polizze in favore dei propri amministratori sia per la responsabilità civile che per quella amministrativa, essendo le stesse disciplinate dal solo diritto civile e dagli accordi tra società e amministratori.
Per le società “in house”, nessuna polizza facente capo alla società potrà invece prevedere la copertura del rischio per gli amministratori della responsabilità contabile per colpa grave in materia di danno erariale, essendo questo il criterio stesso di imputabilità contabile.
A nessun limite va invece incontro l’estensione del rischio alla colpa grave per ciò che riguarda la colpa amministrativa al di fuori della responsabilità contabile per danno erariale.

